Una sentenza interessante per i papà in divisa dal T.A.R. Piemonte.

icona piccolabmp2Nella società contemporanea i lavoratori dipendenti, in genere, possono contare sul pacifico riconoscimento di determinati diritti sanciti dalle leggi dello Stato moderno. Comunemente si è portati a pensare che l’accesso a queste agevolazioni sia particolarmente “agevolato” nell’ambito delle amministrazioni statali. Purtroppo questo non corrisponde al vero, almeno per quanto riguarda le Forze dell’Ordine. Difatti, spesso siamo costretti a dover intraprendere delle costose battaglie legali per contrastare la logica secondo la quale determinate richieste sono il pretesto per assentarsi dal lavoro e non una legittima aspettativa o, come nel caso di specie, una necessità inderogabile!
Il caso di cui voglio parlavi oggi, particolarmente rappresentativo di questa abitudine, riguarda un Carabiniere di Cuneo – padre di otto figli – che ha visto negarsi il diritto di accedere ai riposi giornalieri che spettano al padre per badare un figlio nel primo anno di vita (art. 40 del d.lgs. 151/2000).
Infatti, la nascita dell’ultimogenito, all’inizio di febbraio dello scorso anno, l’ha indotto a formulare la richiesta per il riconoscimento della prevista autorizzazione, rimarcando, peraltro, la “particolare” situazione familiare.
Richiesta respinta, nonostante l’evidente stato di necessità del collega, perché secondo il Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta «i permessi in argomento non possono essere concessi laddove la moglie del richiedente sia casalinga ovvero non sia gravata da oggettivi impedimenti, quali gravi infermità».
Il tenace Carabiniere, sostenuto dalla consigliera di Parità della provincia di Cuneo, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo del Piemonte sostenendo il carattere discriminatorio del rifiuto e denunciando la mancata equiparazione della madre casalinga alla lavoratrice dipendente, anche alla luce dei principi espressi dalla più recente giurisprudenza e recepiti in alcune circolari del Ministero del Lavoro C/2009 dell’16.11.2009 e dell’INPS n.118/2009 del 25.11.2009 .
Il Tar (PIEMONTE Sezione 1° del 9.11.2012 – N.01189/2012 Reg. Prov. Coll. – N. 00927/2012 Reg. Ric.) ha accolto il ricorso: «il diritto di entrambi i genitori a partecipare alla cura dei figli, da considerare paritetico. » «Applicato al padre anche se la madre svolge l’attività di casalinga».
Affermando ciò, il TAR ha motivato la sentenza mediante riferimento a precedenti giurisprudenziali già recepiti dalla Pubblica Amministrazione con le circolari del Ministero del Lavoro C/2009 dell’16.11.2009 e dell’INPS n.118/2009 del 25.11.2009.
TAR Toscana n. 2737 del 25.11.2002; Consiglio di Stato Sez. VI n.4293 del 9.09.2008; TAR Palermo Sicilia Sez. 1 n.680 del 7.04.2011; TAR Abruzzo l’Aquila, Sez. 1 n.332 del 10.05.2012..

Purtroppo storie come queste sono all’ordine del giorno e non pensiate che siano una prerogativa dell’ambiente militare. Difatti, nonostante la smilitarizzazione e (sindacalizzazione) della Polizia di Stato, talvolta decisioni similari assumono atteggiamenti dispotici ai quali i colleghi sono costretti a soccombere poiché spesso non dispongono delle risorse economiche per ricorrere alla giustizia amministrativa..

[banner size=”468X60″ align=”aligncenter”]